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La Circolare n. 110 del 29/12/2011 sulle iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado ha dato disposizione anche sulle iscrizioni degli alunni disabili.L'art.4 della circolare precisa che per l'iscrizione degli alunni con disabilità occorre presentare all'atto dell'iscrizione la certificazione di disabilità, prevista dal DPCM 185/06 ed il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), come indicato dalla L. 104/92. Pertanto la sola Diagnosi Funzionale, richiesta da molte scuole, non basta.
Le iscrizioni scadono il 20/02/2012 |
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31 dicembre 2011: i futuri pensionamenti dipendono da questa data
(da: tuttoscuola.com)
Dal prossimo gennaio parte la nuova riforma pensionistica che coinvolgerà, anche nel mondo della scuola, centinaia di migliaia di persone.
Oltre all’innalzamento dell’età per andare in pensione, cambierà anche il metodo di calcolo del trattamento pensionistico con generalizzazione del contributivo. La pensione non verrà più calcolata in base all’ultimo stipendio percepito (o alla media degli ultimi cinque/dieci anni di retribuzione), bensì sulla base dei contributi versati (a cominciare dal gennaio 2012). Ma..
Ma, rispetto a questi due elementi innovativi (età e calcolo contributivo), vi saranno molte persone che potranno andarsene in pensione secondo le vecchie regole del sistema retributivo, a condizione che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità lavorativa previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, convertito dalle Camere nei giorni scorsi e di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quali sono i requisiti per “salvarsi” con le vecchie regole del sistema retributivo?
Per la pensione di vecchiaia il diritto si consegue (si conseguiva) con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne, unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Per la pensione di anzianità occorre (occorreva) raggiungere "quota 96" (somma di età anagrafica e di anzianità lavorativa), purché l’età anagrafica sia (fosse) di almeno 60 anni e l’anzianità lavorativa di almeno 35 anni. In pratica è (era) possibile raggiungere quota 96 in due modi (60 anni + 36 di contribuzione, oppure 61 anni + 35 di contribuzione); ferme restando l’età minima e l’anzianità contributiva richieste (60 età e 35 contributi), possono (potevano) concorrere a determinare la somma anche le eventuali frazioni di anno (es: 60 anni e 5 mesi + 35 anni e 7 mesi).
40 anni di contributi: il diritto a pensione si può (si poteva) anche conseguire con il raggiungimento del limite massimo di anzianità contributiva (40 anni) indipendentemente dall'età anagrafica.
Queste tre vecchie condizioni per ottenere la pensione con il più favorevole calcolo retributivo restano valide, dunque, per chi le matura entro il prossimo 31 dicembre. Si tratta di un diritto acquisito che non comporta l’obbligo di andarsene subito. Si può, infatti, scegliere liberamente quando lasciare il servizio, a condizione, però, che il possesso di quei requisiti sia debitamente certificato.
L’art. 24, comma 3 del decreto legge 201/2011 prevede che tale certificazione venga richiesta all'ente di appartenenza con modalità che, per il momento, sono ancora da definire.
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Valutazione e meritocrazia, entro aprile regolamento. 10.000 ispettori valuteranno scuole e Dirigenti
Se ovviamente quanto approvato ieri al Senato nel Milleproroghe sarà confermato con il voto della Camera. Nel maxiemendamento è stato, infatti, approvato un articolo che prevede un regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore. Un colpo di mano che aggira la sperimentazione e quasiasi possibilità di modello condiviso di valutazione.
Secondo quanto indicato nell'emendamento, il sistema valutativo si baserà su tre cardini:
· l'Indire, che avrà compito di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica
· l'INVALSI che avrà compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali
· un corpo ispettivo, composto da oltre 10mila ispettori che avranno il compito di valutare le scuole e i Dirigenti scolastici
Nel regolamento, inoltre, dovranno essere indicati gli standard per la valutazione esterna della scuola
L'emendamento come approvato dal Senato
Art.1
c. 4- octiesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.
Corpo ispettivo per valutazione
Art. 1
c. 4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
Da orizzonte scuola.it
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- Il 17 marzo 2011, per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia, scuole e uffici resteranno chiusi
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di includere il 17 marzo 2011 tra i giorni festivi dell'anno scolastico 2010/11. Il provvedimento riguarda tutti i dipendenti pubblici, non i privati, per i quali però la giornata sarà retribuita come festiva.
La festa nazionale, introdotta solo per il 2011, verrà equiparata a tutti gli effetti ad una giornata non feriale, quindi per la sua collocazione verranno le regole sul lavoro festivo: ciò comporterà “la limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l'imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
Il Ministro della difesa, Ignazio La Russa, in conferenza stampa, ha illustrato le manifestazioni organizzate dal suo dicastero, che sono state inserite nelle celebrazioni ufficiali, in programma nel 2011. In particolare, la sfilata del 2 giugno quest’anno vedrà la partecipazione di capi di Stato e di Governo stranieri e avrà una connotazione internazionale. Il ministro ha poi annunciato che si svolgerà tra il 16 e il 17 marzo la “notte tricolore” con una diretta radiofonica di tutte le iniziative in programma all’insegna di una grande festa popolare.
Infine è stato deciso per il 2011 l’inserimento delle tre più popolari manifestazioni del nostro paese (Coppa Italia, Sanremo e Giro d’Italia) nell’ambito delle celebrazioni per i 150° dell’unità d’Italia.
Da “Orizzontescuola”
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NUOVE NORME IN MATERIA PENSIONISTICA ( dal sito istruzione.it)
A seguito dell’ultima manovra economica del Governo (art.12, legge 122/2010), che ha introdotto rilevanti modifiche in materia pensionistica, l’INPDAP con la circolare n. 18 dell’ 8-10-2010 ha fornito precisi ragguagli riguardo a:
- lo slittamento delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia a partire dall’1.1.2011 (c.d.“finestre mobili”)
- l’adeguamento automatico e generalizzato dei requisiti per il diritto alla pensione a decorrere dall’1.1.2015, per effetto dell’incremento della “speranza di vita”
- l’innalzamento obbligatorio a 65 anni dell’età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a decorrere dall’1.1.2012
- le nuove regole in materia di ricongiunzioni
- il prolungamento del servizio fino alla data di decorrenza della pensione, per effetto delle “finestre mobili”.
Per quanto riguarda la liquidazione o indennità di buonuscita, la legge prevede - dal 1 gennaio 2011 - l’estensione a tutti i dipendenti statali, che finora beneficiavano del TFS (trattamento di fine servizio), del TFR di cui hanno sempre beneficiato solo i dipendenti del settore privato.
Usufruiranno del TFR i docenti di ruolo e i dirigenti scolastici oltre ai:
- dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000
- dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
E’ importante segnalare le nuove modalità di calcolo del TFR che saranno applicate, a decorrere dall’1-1-2011, a tutti coloro che hanno presentato domanda per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010.
L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Inoltre, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:
- in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro.
- in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
Martedì, 12 -11-2011 |
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Congedi e permessi non sono più materia contrattuale
Approvata dalla Camera con modifiche la legge sul lavoro che Napolitano non aveva firmato
DA TUTTOSCUOLA
Ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge sul lavoro, già approvata questa primavera, apportando le modifiche richieste dal Capo dello Stato che ne aveva respinto il primitivo testo.
Tra le numerose novità introdotte, ve ne sono alcune come, ad esempio, i permessi, le aspettative e i congedi, che riguardano i dipendenti pubblici, compresi quelli della scuola.
Con la privatizzazione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici, introdotta a metà degli anni novanta, molti contenuti del rapporto di lavoro non erano stati più definiti con norme legislative (stato giuridico), bensì con contratto.
Tra questi contenuti riservati alla contrattazione c’erano anche i permessi, le aspettative e i congedi del personale. Ora non più, perché, per effetto della legge sul lavoro approvata in via definitiva ieri dalla Camera, quei contenuti ritornano in stato giuridico.
L’art. 23 della legge prevede infatti la delega al Governo, da adottare entro sei mesi, per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Il riordino verrà definito con uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.
La nuova norma si aggiunge ad altre inserite nel decreto legislativo n. 150/2009 voluto dal ministro Brunetta per restituire alle pubbliche Amministrazione competenze nella gestione del personale, con l’effetto, non certamente casuale e di indubbio rilievo politico, di ridurre contestualmente il potere delle organizzazioni sindacali.
| tuttoscuola.com |
mercoledì 20 ottobre 2010 |
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Il Miur corregge il modello per la scelta alternativa
DA TUTTOSCUOLA.COM
Con nota del 2 marzo scorso il Ministero dell'istruzione ha rettificato il modello (allegato alla circolare per le iscrizioni n. 4/2010) per la scelta delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.
Tale modello, come aveva segnalato anche la Cgil-scuola, prevedeva soltanto due opzioni, mentre la stessa circolare ne riportava correttamente tre:
- attività didattiche e formative
- attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica".
La nota ministeriale invita i dirigenti scolastici ad integrare, pertanto, il modello già trasmesso, riportando le tre opzioni possibili.
Da notare che il modello, allegato ogni anno alla circolare delle iscrizioni, non viene utilizzato subito, bensì prima dell'inizio delle lezioni. |
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Emanata la circolare per le adozioni dei libri di testo
DA TUTTOSCUOLA.COM
Il ministero dell'istruzione ha emanato la circolare sulle adozioni dei libri di testo (n. 23 del 4 marzo 2010) per l'anno scolastico 2010-11, confermando i vincoli dello scorso anno.
Tali vincoli riguardano, tra l'altro, la cadenza pluriennale di adozione, la non modificabilità delle scelte dei testi adottati, il graduale passaggio dei testi dal formato cartaceo a quello on line, il rispetto dei tetti di spesa.
Il Miur ricorda che nel caso in cui i docenti abbiano effettuato l'anno scorso nuove adozioni, non possono procedere per il 2010/2011 alla scelta di nuovi testi scolastici. Qualora, invece, i docenti abbiano effettuato l'anno scorso la conferma dei testi adottati nell'anno scolastico precedente, possono procedere ad una nuova adozione.
Ad esempio, se l'anno scorso è stato adottato per la prima classe di scuola primaria un nuovo testo, per cinque anni quel testo sarà in uso per le prime classi di quella scuola.
L'anno scorso il Tar Lazio, accogliendo un ricorso di un gruppo di docenti patrocinati dalla Cgil-scuola, aveva sospeso il vincolo quinquennale, che, tuttavia, era stato confermato prima dal Consiglio di Stato e poi, in via definitiva, dalla legge 167/2009.
Le adozioni si effettuano entro il 31 marzo 2010 per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità visiva; nella seconda decade del mese di aprile 2010 per le classi di scuola secondaria di I grado; nella seconda decade di maggio 2010 per tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di II grado. |
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Roma, 21 dicembre 2009Oggetto: Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010.
I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota 95”, prevista per l’a.s. 2009-2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.
I requisiti anagrafici e contributivi MINIMI per l’anno 2010 sono almeno 59 anni di età anagrafica e almeno 35 anni di contributi e devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.
Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato ( quota 95), sia i mesi, che le frazioni di essi ( ad es. per l’anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare Inpdap n. 7 del 13/5/2008.
Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97 che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorchè i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31/12/ del medesimo anno.
Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) matura il diritto alla pensione di vecchiaia. (Il titolo è sempre vecchiaia anche nel caso in cui abbia già maturato il diritto alla pensione d’anzianità)
f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA
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Tutte le novità per l'anno scolastico 2010/11
(da Orizzonte scuola fonte ApCom) |
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Modificato il Ccnl della scuola: lo stabilisce il decreto Brunetta |
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Da Tecnica della scuola di R.P. |
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Le modifiche contrattuali riguardano in particolare le norme disciplinari del personale Ata. Aumentano poteri e responsabilità dei dirigenti scolastici. Previsto il licenziamento per falsa attestazione della presenza sul posto di lavoro. |
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Dal 16 novembre, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, cambia il contratto nazionale del comparto scuola.
Le modifiche riguardano in particolar modo tutta la parte relativa al codice disciplinare del personale Ata che attualmente è completamente contrattualizzato.
Per evitare equivoci l’articolo 68 del decreto chiarisce che il nuovo codice disciplare costituisce norma imperative “ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.
Ma cosa dicono i due articoli in questione ? Una cosa molto semplice: la legge può apportare modifiche ai contratti di natura privatistica e ogni norma contrattuale contraria perde qualunque efficacia.
Il risultato è altrettanto semplice: il nuovo codice disciplinare, contenuto nell’articolo 69 del decreto, viene inserito di diritto nel contratto nazionale del comparto scuola.
Cosa cambierà per il personale Ata ?
Molte cose.
Innanzitutto viene introdotta la fattispecie del licenziamento per infrazioni che fino ad ora veniva considerate gravi ma non gravissime (per esempio la falsa attestazione della presenza in servizio, in altre parole far timbrare il cartellino ad un collega di lavoro o indicare un orario di uscita diverso da quello effettivo nel foglio di presenza comporta il licenziamento)
E poi alcune sanzioni che fino ad ora erano riservate all’Ufficio regionale possono essere inflitte anche dai dirigenti scolastici che attualmente non possono andare al di là della multa fino a 4 ore di stipendio.
D’ora in poi invece i dirigenti scolastici potranno usare anche la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 10 giorni.
Modifiche importanti sono previste anche per la disciplina del personale docente (vengono abrogati alcuni articoli del TU del 1994 che attualmente regolano la materia).
Anche nei confronti dei docenti aumentano i poteri dei dirigenti scolastici che finora potevano arrivare al massimo all’avvertimento scritto.
D’ora innanzi rientrerà nella facoltà del dirigente scolastico ricorrere alla censura e alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni.
In qualche Regione ci si sta già organizzando in questa direzione.
In Lombardia, per esempio, il direttore regionale ha trasmesso una circolare esplicativa a tutti i dirigenti scolastici chiarendo quali sono le nuove procedure.
Adesso, però, si attendono le reazioni dei sindacati che, forse, non avevano prestato sufficiente attenzione a questa parte del decreto. |
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Il Regolamento sulla valutazione è il DPR 122 |
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di Reginaldo Palermo – da Tecnica della scuola |
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto entra in vigore dal giorno successivo. Confermato in linea di massima il testo già noto. Resta il voto numerico per la certificazione delle competenze. Bisognerà prestare attenzione alla valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento. |
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Dopo il regolamento sul personale Ata, pubblicato qualche giorno fa, adesso è la volta del regolamento sulla valutazione degli alunni che - a partire dal 20 agosto - diventa legge dello Stato.
Il provvedimento (un Decreto del Presidente della Repubblica) è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto e reca il numero 122.
Va precisato - per chiarezza - che questo regolamento è stato emanato in applicazione al decreto-legge n. 137/08 convertito nella legge 169 del 30 ottobre scorso e non – come gli altri provvedimenti pubblicati negli ultimi due mesi – in relazione a quanto previsto dall’art. 64 della legge n. 133/08.
Ad una prima lettura non emergono particolari novità rispetto al testo che già si conosceva anche se va sottolineato che proprio uno dei passaggi più controversi non compare più nel testo definitivo: come si ricorderà la bozza di regolamento suggeriva ai docenti di valutare l’opportunità di utilizzare il voto numerico anche nella pratica didattica quotidiana.
Tale passaggio aveva provocato non poche proteste; lo stesso Cnpi si era espresso in modo nettamente contrario su questa formulazione.
E così nel testo pubblicato nella GU il passaggio non compare più.
Resta invece il “voto” numerico anche per la certificazione delle competenze, in netta controtendenza con quanto avviene in tutta Europa.
Altro aspetto importante del Regolamento riguarda la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti che viene effettuata nella scuola primaria dal docente unico o collegialmente dai docenti contitolari della classe; nella scuola secondaria di primo grado è affidata invece “al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Il voto numerico, poi, dovrà essere riportato anche in lettere sul documento di valutazione.
Per poter essere valutato a fine anno, però, l’alunno dovrà aver frequentato almeno i tre quarti delle lezioni e solo in casi del tutto eccezionali la scuola potrà derogare da questo tetto minimo di frequenza.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; questo significa che sia nello svolgimento dell'attività didattica sia in sede di prove d’ esame, le scuole devono adottare adeguati strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi.
A questo punto, per il 2009/2010, la valutazione degli alunni dovrà essere effettuata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento. Ed è bene che già a settembre i collegi dei docenti prendano in esame il testo del provvedimento in modo da definire modalità e criteri della valutazione. |
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Primi apprezzamenti per il modello flessibile di maestro unico
Il modello organizzativo del maestro unico nella scuola primaria avrà, dunque, flessibilità di attuazione, secondo le prerogative dell'autonomia scolastica.
La notizia, data in anteprima da Tuttoscuola, secondo cui i funzionari ministeriali hanno dato questa interpretazione aperta del modello del maestro unico in sede di incontro presso la Corte dei Conti, ha già trovato apprezzamento da parte di dirigenti scolastici e di insegnanti.
Come è noto, nella delibera (n. 12/2009) con la quale la Corte dei Conti ha dato, finalmente, il via libera al regolamento di riordino del primo ciclo, vengono riportati espressamente gli interventi ministeriali sulla applicazione dell'art. 4 della legge 169/2008
Nella delibera si riferisce che, secondo quanto riportato dai rappresentanti del Miur, "il modello del docente unico - di cui al d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre "tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica". In sostanza, l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione."
A settembre saranno le scuole, dunque, a decidere se mantenere il maestro unico su una unica classe oppure se impiegarlo con flessibilità e in modo residuale anche su altra classe, assegnandogli, comunque, un ruolo tutoriale particolare.
Sarà interessante conoscere prossimamente le indicazioni ministeriale applicative, non appena il regolamento di riordino del I ciclo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
(da Tuttoscuola)
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DPR 81/2009
Il nuovo regolamento non può essere disapplicato dal sindacato
Il nuovo Regolamento sulla rete scolastica e l'efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola (dpr 81/2009), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio, interviene sugli organici del personale, sulla formazione delle classi e su altri aspetti attinenti al funzionamento delle scuole: tutte materie che hanno diretta conseguenza anche sull'organizzazione del lavoro e sulle condizioni del personale scolastico.
Fino a qualche mese simili materie avrebbero potuto essere impugnate in sede contrattuale per una possibile disapplicazione, come è avvenuto circa tre anni fa con il docente tutor e con la mobilità degli insegnanti, inseriti in una norma generale del sistema di istruzione (decreto legislativo 59/2004).
Il regolamento ha prevenuto tutto ciò, prevedendo espressamente che "Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali."
(da Tuttoscuola)
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Licenziabili 7 mila prof e dirigenti E NORME DI REPERIBILITA’
Alessandra Ricciardi, ItaliaOggi 30.6.2009
Alla fine, la norma libera posti è arrivata. Nella sede più sicura -visto che già si prefigura il ricorso al voto di fiducia- ovvero quella del decreto legge Tremonti ter, la manovra estiva del ministro dell'economia, Giulio Tremonti, approvata venerdì scorso dal consiglio dei ministri. Dirompenti gli effetti per la scuola: secondo quanto risulta a ItaliaOggi, potranno essere licenziati circa 7 mila dipendenti, tra insegnanti e dirigenti scolastici, per essere posti forzatamente in pensione. A tanto infatti ammonterebbe il contingente di personale scolastico che ha già maturato il requisito indicato dal decreto legge Tremonti, ovvero i 40 anni di contributi versati, alla luce del quale il ministro dell'istruzione, Mariastella Gelmini, è autorizzata a procedere alla risoluzione anticipata e unilaterale del rapporto di lavoro. L'anzianità contributiva dei 40 anni prenderà il posto per tre anni dei 40 anni di effettivo servizio ad oggi necessari. La norma del Tremonti ter riscrive infatti l'articolo 72 del decreto legge n.112/2008, così come poi modificato in sede di conversione. E autorizza le amministrazioni pubbliche, per i soli anni 2009, 2010 e 2011, a risolvere il contratto di lavoro, anche del personale dirigenziale, al compimento del 40esimo anno di anzianità contributiva, dando un preavviso di sei mesi all'interessato. Il nuovo regime, seppur transitorio, era atteso da tante amministrazioni alle prese con la necessità di liberare un po' di posti e procedere magari a nuove assunzioni. Non si applicherà però a magistrati, professori universitari e dirigenti medici, categorie per le quali il dl attua una specifica esclusione. La norma libera posti così formulata ricalca in larga misura quella che al senato la maggioranza ha provato a introdurre in via emendativa al ddl lavori usuranti e pubblico impiego, da tempo bloccato nelle commissioni Affari costituzionali e Lavoro.
Altre due novità per la scuola arrivano sul fronte delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, uno dei pezzi forti della riforma Brunetta che ora viene riscritto: la prima riguarda le visite fiscali che il Tremonti ter chiarisce essere a carico del sistema sanitario nazionale. Insomma, non sono più le scuole a dover far fronte alla spese per il medico di controllo, ma direttamente le Asl, che avranno a questo scopo un finanziamento ulteriore. La seconda novità riguarda le fasce di reperibilità. Il ministro della funzione pubblica aveva previsto che per undici ore al giorno i dipendenti pubblici malati fossero reperibili a casa, non potendosi assentare neanche per acquisti di farmaci o per esami medici: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, liberi da potenziali controlli solo nelle ore notturne e tra le 13 e le 14. Questa parte del decreto Brunetta è soppressa e tornano così in vigore le vecchie fasce di reperibilità: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Non si applica invece ai dipendenti della scuola l'esclusione dalla decurtazione di stipendio per ogni giorno di malattia che scatterà, sempre con il Tremonti ter, per il personale del comparto sicurezza e difesa. Liberi tutti, infine, di assentarsi per permessi, per donare il sangue ma anche a fini sindacali, senza vedersi intaccare la busta paga. Un'altra raddrizzata data da Tremonti al decreto Brunetta.
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Dotazione aggiuntiva di personale per sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee di titolari 26 giugno 2009
Con tale proposta il Ministero vuole costituire, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, una dotazione aggiuntiva di personale per sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee dei titolari. Tale graduatoria sarà costituita esclusivamente da personale destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008/2009, che nell’anno scolastico 2009/2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. (Da Orizzontescuola)
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Il tempo
pieno evita
ai maestri
di andare in
soprannumero
Una ricerca
del
sindacato
Cgil-scuola,
svolta sulla
base dei
dati di
organico per
il 2009-10 e
dei recenti
trasferimenti
dei maestri,
stima in
oltre 2000 i
maestri
elementari
di ruolo che
non avranno
più il posto
e che,
pertanto,
risulteranno
in esubero a
disposizione
delle scuole
e degli
uffici
scolastici
provinciali.Non
perderanno
il posto, ma
la sede di
lavoro sì.
Saranno
pagati anche
nel caso,
possibile,
che non
siano
utilizzati
dalle
scuole.
Saranno
prima di
tutto
utilizzati
per
supplenze
annue, prima
di procedere
alla nomina
di maestri a
tempo
determinato.
Dalla
ricerca di
Flc-cgil
sono la
Campania e
la Sicilia,
rispettivamente
con 847 e
549 esuberi,
ad avere la
maggior
quantità di
maestri in
soprannumero.
Con loro,
altre
regioni
meridionali
registrano,
sempre
secondo la
ricerca
sindacale,
esuberi.Al
Nord,
invece, non
risultano
maestri in
esubero. Le
diverse
situazioni
territoriali
hanno una
spiegazione:
dove vi sono
classi a
tempo pieno
(nord
soprattutto)
il
meccanismo
di riduzione
degli
organici non
ha avuto
effetti di
riduzione,
perché i
tagli
operano
soltanto su
classi a
tempo
normale.
Per contro,
nei
territori
privi del
tempo pieno,
come al Sud
e nelle
Isole dove,
peraltro,
gli organici
erano pieni
per la
denatalità,
l'effetto
salvagente
non c'è
stato e i
tagli sono
stati
maggiori con
conseguente
effetto di
soprannumerarietà.
( da:
Tuttoscuola)
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Adozione dei libri
di testo
Il Tar del Lazio ha
sospeso la circolare
ministeriale
sull’adozione dei
libri di testo.In
particolare ciò che
viene contestato è
il blocco per due
cicli della
modificabilità delle
adozioni.Da un
comunicato CGIL
leggiamo: “Il
Tribunale
amministrativo
afferma che la
circolare n. 16 non
è conforme a quanto
previsto dalla legge
137/08, in quanto
non prevede la
possibilità di
deroga all'adozione
quinquennale o
sessennale nel caso
di "specifiche e
motivate esigenze".
Poiché, con una
norma di rango sub
secondario (la
circolare), non si
possono dettare
criteri più
restrittivi di
quelli stabiliti
dalla norma di rango
primario (la legge),
Il TAR accoglie la
richiesta di
sospensiva e ordina
al Miur il riesame
della predetta
circolare”. Il
TAR del Lazio, nella
sentenza, ha
riaffermato un
principio spesso
disatteso dalla PA e
cioè che una norma
di rango sub
secondario, quale la
CM, non può
introdurre crieri
più ristrettivi di
quelli stabiliti
dalla norma di rango
primario. 11 maggio
2009 – (da:
Orizzonte scuola)
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Novità sulle visite
fiscali
Il Ministro della
Funzione Pubblica ha
emanato la circolare
n. 1 del 30 aprile
2009 con la quale dà
indicazioni sui casi
in cui non è
necessario inviare
la visita fiscale e
si può ricorrere a
lavoro parti-time e
telelavoro.
In particolare, la
circolare afferma
che
l'amministrazione
potrà non ricorrere
alla visita fiscale
nel caso in cui la
patologia grave
necessiti di un
ciclo di trattamento
e sia stata
precedentemente
certificata. Un
chiarimento che si
associa a quello
della circolare n.
8/2008, con la quale
si specificava la
possibilità di non
inviare visita
fiscale nel caso di
visite
specialistiche, cure
o esami diagnostici.
Infine, la
circolare n.1 del 30
aprile specifica la
possibilità di
ricorrere a
part-time o
telelavoro per i
lavoratori colpiti
da malattie durante
il periodo di cura
della patologia. 05
maggio 2009 -
Orizzontescuola
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Tutte le riduzioni degli
organici della nuova
circolare
Nella serata di ieri 23
marzo si è concluso
l'incontro tra il Ministero
e i sindacati di categoria
per discutere delle
dotazioni di organici del
prossimo anno scolastico
2009-2010. Secondo fonti
sindacali il Ministero
dell'Istruzione sarebbe
orientato a confermare
integralmente le riduzioni
di organico contenute
nell'articolo 64 della legge
133/2008, ottenuti con il
taglio di circa 37.100 posti
dell'organico di diritto e
circa 5.000 dell'organico di
fatto.
Per le organizzazioni di
rappresentanza, nella scuola
elementare i tagli dei
docenti riguarderebbero 10
mila posti, nelle medie
oltre 15.500, nella scuola
secondaria oltre 11.350.
Sempre nella stessa riunione
sono stati forniti i dati
delle previsioni degli
alunni: nella scuola
primaria è previsto un
aumento di 4.000 unità,
nella secondaria di primo
grado ci saranno 10.500
studenti in più, mentre
nella secondaria di secondo
grado continua la flessione
demografica con 26.700 in
meno. In una nota diffusa al
termine dell'incontro, la
Cgil Scuola rileva come "le
regioni del Sud sono
drammaticamente colpite: il
40% dei tagli si realizzerà
in quattro regioni,
Campania, Puglia, Sicilia e
Calabria". Come
aveva anticipato a suo tempo
Tuttoscuola, sembra trovare
concretezza l'ipotesi che le
riduzioni di organico
interesseranno maggiormente
le aree dove, fino all'anno
scorso, era meno diffuso
l'istituto del tempo pieno,
ossia quelle del
Mezzogiorno. (da Tuttoscuola)
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Schema di regolamento sulla valutazione degli studentiEcco i punti più salienti:
Il 5 in condotta comporterà la non ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato e concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. L’insufficienza sarà attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e cioè nei seguenti casi:
• allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio;
• a chi non ha nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni il dovuto rispetto;
• a chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
• agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
• a chi arreca danno al patrimonio della scuola.
Per prendere un’insufficienza in condotta, comunque, si deve aver già preso una sanzione disciplinare. Se il comportamento indisciplinato si ripete l’insegnante con il collegio dei docenti può decidere per l’attribuzione del 5.
Il regolamento introduce, inoltre, la valutazione con il voto numerico per tutte le materie e in tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. (da- Tecnica della scuola)
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Cura dimagrante per
il regolamento sulla
valutazione
Rispetto alla bozza
sottoposta nel
dicembre scorso al
parere del Consiglio
nazionale della
Pubblica Istruzione
(CNPI), lo schema di
regolamento per il
coordinamento delle
norme sulla
valutazione,
approvato in prima
lettura dal
Consiglio dei
ministri, ha subito
una notevole cura
dimagrante, sia per
la forma (più
sintetica e formale)
sia per alcuni
contenuti.
Non si parla più, ad
esempio, della
valutazione degli
alunni stranieri e
degli adulti.
Il ruolo
dell'Invalsi, che
nella bozza di
dicembre era
piuttosto di un
certo rilievo,
scompare quasi del
tutto nello schema
attuale, così come
viene cancellata la
previsione di
determinare il voto
finale dell'esame di
licenza media con
quote assegnate alle
varie prove,
compresa quella
scritta nazionale, e
con quota parte
legata al curricolo
dell'alunno.
Trova invece
soluzione, come
aveva annunciato da
tempo il ministero,
la questione
dell'educazione
fisica che avrà
legittimazione di
pari dignità con le
altre discipline
come avveniva già di
fatto. L'articolo
del Testo unico che
impediva a questa
disciplina di fare
media per
l'ammissione agli
esami verrà infatti
abrogato.
Trova spazio
maggiore di quanto
ve ne fosse nella
bozza di dicembre il
comportamento al
quale, oltre ai vari
richiami all'interno
dei diversi articoli
dello schema di
regolamento, viene
assegnato un
apposito articolo,
il settimo.
A proposito del voto
di condotta, c'è da
notare, a
dimostrazione del
fatto che esso ha
rappresentato il
tormentone di questi
mesi, che la parola
"comportamento" è
presente venti volte
all'interno dello
schema, mentre la
parola
"apprendimenti",
anch'esso oggetto
della valutazione
con voto in decimi,
è presente soltanto
sei volte.(da
Tuttoscuola)
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Costituzione e cittadinanza
Il ministro Mariastella
Gelmini, ha presentato,
mercoledì 4 marzo a Palazzo
Chigi, il documento
d’indirizzo relativo alla
sperimentazione
dell’insegnamento di
“Cittadinanza e
Costituzione”, materia di
studio introdotta nei
programmi di tutte le scuole
di ogni ordine e grado dalla
legge n. 169 del 30 ottobre
2008. Obiettivo del
progetto, far diventare gli
studenti in cittadini
consapevoli attraverso
l’assimilazione dei valori
della Carta Costituzionale;
la sperimentazione
di forme di
partecipazione attiva alla
vita democratica (dalla
rappresentanza di classe a
quella d’Istituto,
dall’impegno nelle Consulte
provinciali degli studenti a
quello nelle Associazioni
studentesche); e l’approfondimento
di
specifiche tematiche (quali,
per es.: l’educazione
all’ambiente, l’educazione
stradale, il volontariato, i
valori del rispetto e della
multiculturalità) L’
insegnamento di
“Cittadinanza e
Costituzione” (senza alcun
voto in pagella) avverrà
durante le ore di storia e
geografia e studi sociali.
(da: la tecnica della
scuola)
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